ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
L'attestato di prestazione energetica (APE) fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica dell'immobile, ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.
La normativa di riferimento per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) è il D.M. 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (Gazzetta Ufficiale 15/07/2015, n. 162 - Supplemento ordinario n. 39)
Le norme di riferimento sono:
D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (C.d. "Decreto Metodologie")
D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica")
D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto Linee guida")
Cosa contiene l'APE
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve contenere obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:
- la prestazione energetica globale, espressa sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile;
- la classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- suggerimenti e raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti;
- informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.
Altri elementi essenziale dell'APE sono:
- le norme tecniche di riferimento;
- le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati;
i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.
Quando è necessario l'APE
L'APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione.
In tal caso, l'APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi.
In quest'ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.
Per gli edifici esistenti, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione.
Il proprietario deve mostrare l'APE in fase di trattativa e consegnarlo all'atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l'immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.
L'APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell'involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro.
Inoltre l'APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione (es. Ecobonus).
Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli interventi migliorativi necessari.
Come ottenere l'APE
L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze. Nel caso di nuova costruzione la nomina dell'esperto che redige l'APE deve avvenire prima dell'inizio lavori.
L'APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell'immobile, nel caso di edifici esistenti.
Il professionista incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione dell'APE.
Al termine della compilazione il professionista dovrà sottoscrivere l'APE e trasmetterlo al Catasto Regionale di appartenenza o Provincia autonoma competente.
Per quanto tempo è valido l'attestato
L’attestato dovrà essere redatto da un certificatore energetico, abilitato ai sensi del D.P.R. n. 75/2013, dopo avere effettuato almeno un sopralluogo presso l'immobile oggetto di attestazione.
La validità temporale dell’APE è fissata a 10 anni, sempreché non si effettuino interventi di ristrutturazione o riqualificazione che riguardino gli elementi edilizi o gli impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità massima dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici.
I libretti di impianto di cui al D.M. 10 febbraio 2014 e successive modificazioni devono essere allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.
La procedura per il rilascio dell'APE
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono: il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica; l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali; l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
Geom. SINOSA Fabrizio
Vuoi saperne di più o hai bisogno di un preventivo?
Contattami senza impegno.
Geom. SINOSA Fabrizio