La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:
- a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius
- a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto
Da una delle due tipologie deriva che chi è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili acquisisce anche gli eventuali debiti del de cuius. Quindi soltando accettando volontariamente l’eredità, assume la posizione di erede; al contrario il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito, ricevendo in via generale solo un vantaggio dall’attribuzione patrimoniale. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.
Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:
testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento con le modalità che vedremo, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;
necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
Quando presentarla
In presenza o meno delle volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius, i chiamati all’eredità, gli eredi che hanno accettato l’eredità, i legatari testamentari, gli eventuali rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà della persona scomparsa (di cui non si hanno più notizie dal almeno due anni), gli amministratori dell’eredità, il curatore dell’eredità giacente, gli esecutori testamentari, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate (ufficio locale dell’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione il soggetto deve provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione, potendo ottenere dopo i controlli dell’Ufficio, una ricevuta e copia semplice della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione, comunque inserita nel “cassetto fiscale” del contribuente.
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l’eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.
Chi sono i legittimari e quanto spetta loro
Secondo l’art.536 del codice civile, i legittimari sono il coniuge, i figli, gli ascendenti, a cui spettano le seguenti quote:
- esistenza solo di un unico figlio: 1/2 quota legittima al figlio, 1/2 quota disponibile;
- esistenza di soli più figli: 2/3 quota legittima figli, 1/3 quota disponibile;
- esistenza del solo coniuge: 1/2 quota legittima coniuge, 1/2 quota disponibile;
- esistenza del coniuge e di un solo figlio: 1/3 quota legittima al figlio, 1/3 quota legittima al coniuge, 1/3 quota disponibile;
- esistenza del coniuge e di più figli: 1/2 quota legittima figli, 1/4 quota legittima coniuge, 1/4 quota disponibile;
- esistenza del solo coniuge e ascendenti senza figli: 1/2 quota legittima coniuge, 1/4 quota legittima ascendenti, 1/4 quota disponibile.
Al coniuge spettano anche, in concorrenza con altri chiamati e senza gravare sulla legittima, il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà del defunto) e di uso degli arredi in essa contenuti.
Quando concorrono persone con un diverso grado di parentela
In presenza di persone con diverso grado di parentela, spettano le seguenti quote:
- in presenza di genitori e fratelli consanguinei del defunto, essi sono ammessi alla sua successione per capi, purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori sia inferiore alla metà;
- in presenza di genitori e fratelli unilaterali del defunto, ciascuno di essi consegue la metà della quota che spetterebbe a ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore dei genitori.
Con la concorrenza del coniuge la successione legittima assume una diversa attribuzione di quote:
- la successione del solo coniuge, in mancanza di parenti, ascendenti, figli e loro discendenti, gli/le attribuisce l’intero patrimonio;
- la successione del coniuge con gli ascendenti del defunto senza altri parenti oppure la successione dei fratelli/sorelle senza ascendenti attribuisce 1/3 agli ascendenti (o fratelli/sorelle per la seconda sotto-ipotesi), 2/3 al coniuge;
- la successione del coniuge con un figlio attribuisce ad entrambi parti uguali nella misura di ½;
- la successione del coniuge con più figli attribuisce 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli;
- il concorso del coniuge con fratelli/sorelle senza i figli attribuisce 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli;
- il concorso del coniuge con i genitori (o in loro mancanza, i nonni) e i fratelli/sorelle attribuisce 2/3 al coniuge, ¼ ai genitori/nonni, 1/12 ai fratelli;
- il concorso tra coniuge e fratelli/sorelle attribuisce 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli.
Quanto costa? Le tasse di successione
Una nota dolente della successione ereditaria è sicuramente costituita dai costi che devono sostenere i successori, per la quantificazione dei quali occorre considerare alcuni indici correlati al valore del patrimonio ereditato e al tipo di rapporto che si aveva con il defunto.
In particolare per l’imposta di successione il calcolo si effettua in base alla base imponibile, costituita dalla quota di eredità o del singolo legato spettante a ciascun erede o legatario e rappresentata dalla differenza tra l’attivo e il passivo del patrimonio del defunto. Per il coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, portatori di handicap è prevista una franchigia che riduce la base imponibile.
In particolare per i coniugi e i parenti in linea retta è prevista una franchigia di € 1.000.000 per ciascun erede e, entro questa somma, non è dovuta l’imposta di successione. Se il valore dell’eredità supera la predetta franchigia (per ciascun erede), sulla parte eccedente è dovuta l’imposta nella misura del 4%.
Per i fratelli e le sorelle la franchigia è di € 100.000 (per ciascuno dei fratelli e delle sorelle); oltre tale limite di valore, sull’eccedenza si applica l’imposta di successione nella misura del 6%.
Per i parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado non è prevista alcuna franchigia; deve essere corrisposta l’imposta nella misura del 6% sul valore dei beni della quota ereditaria.
Per tutti gli altri eredi non è prevista alcuna franchigia; deve essere corrisposta l’imposta di successione nella misura dell’8% sul valore dei beni ereditari.
Per l’erede che sia persona portatrice di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104 del 1992, gode della franchigia di € 1.500.000, senza distinzione di grado, vi sia o meno un rapporto di parentela.
Per calcolare la franchigia di ciascun erede (o legatario), occorre tener conto delle donazioni anteriori alla data di apertura della successione e degli altri atti che il defunto abbia disposto a suo favore per spirito di liberalità, anche sotto forma di costituzione di vincoli di destinazione su beni. Sono esclusi dal pagamento delle imposte di successione e pertanto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione alcune tipologie di beni, così in sintesi:
- tutti i Titoli di Stato, ossia i buoni, ordinari e pluriennali, del Tesoro e i certificati di creditori;
- tutti i titoli dello Stato, ossia i buoni, ordinari e pluriennali, del Tesoro e i certificati di credito;
- i crediti verso lo Stato che non siano ancora stati riconosciuti sussistenti con provvedimento dell’ente pubblico debitore;
- i crediti rivendicati in sede giudiziaria ma non ancora definiti da sentenza giudiziale;
- i beni mobili registrati nel Pubblico Registro Automobilistico;
- i T.F.R., Trattamenti di Fine Rapporto e le indennità da lavoro;
- i beni culturali, soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale.
Geom. SINOSA Fabrizio
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